COMUNITA' MONTANA dell'Appennino Reggiano
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Modulistica/Turismo/Nuovi standard regionali per B&B e campeggi
.: Data Pubblicazione 07-Ago-2013 :: Letture:: 4376 :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.

BED & BREAKFAST

La legge prevede, per questo tipo di ospitalità, anche la modalità di gestione in forma imprenditoriale attraverso gli esercizi di affittacamere che offrano questo servizio, ma mantiene la possibilità di effettuare il servizio anche in forma non imprenditoriale.

Per l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione la norma, oltre a ridurre da 4 a 3 il numero di stanze in cui si può svolgere l'accoglienza, stabilisce inoltre una modalità di conduzione che non configuri l'esercizio professionale e imprenditoriale dell'attività: cioè un massimo di giornate di accoglienza pari a 120 nell'arco del periodo in cui si è disponibili ad offrire ospitalità, oppure al massimo 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare.

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CAMPEGGI

E' stata introdotta specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" per i campeggi più attrezzati.

E’ stata inserita la possibilità di realizzare campeggi "stanziali" in cui i gestori possono riservare una quota rilevante di piazzole ad unità abitative mobili di proprietà di clienti sulla base di contratti annuali. Questa novità è stata dettata da una presa d'atto della realtà nelle zone montane, nelle quali è opportuno lasciare le più ampie possibilità di sviluppo della ricettività turistica, tenendo conto del tipo di clientela che frequenta tali zone.

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Le determine fanno riferimento alla nuova normativa relativa alla classificazione delle strutture ricettive, la LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, n.16: 'Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità'. [http://www.regione.emilia-romagna.it/fr_leggi.htm]

La nuova legge riordina in una sorta di "testo unico" una normativa ormai datata che era contenuta in 3 precedenti leggi (L.R. 42/1981, L.R. 34/1988, L.R. 1/1995) e comprende tutte le strutture ricettive, incluse le tipologie di ricettività a fini turistici effettuate in forma non lucrativa e non imprenditoriale ed occasionale (ad eccezione dell'agriturismo e turismo rurale, che rimangono regolati dalla legge regionale n.26/94).


LE NOVITÀ DELLA LEGGE

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, sono state riviste le tipologie delle strutture ricettive, aggiornandole e inserendone anche di nuove, allo scopo di chiarire al cliente quali sono le caratteristiche che una struttura deve possedere per usufruire della specificazione di beauty farm, o di struttura congressuale.
Caratteristiche che non sono inserite nella Legge, ma che saranno definite in direttive emanate dalla Giunta regionale successivamente, in cui verranno definiti i requisiti minimi per ogni livello di classificazione. Si prevede di emanare tre atti distinti: uno per le strutture ricettive alberghiere, uno per le strutture all'aria aperta e l'ultimo per le strutture extralberghiere.
La classificazione per le strutture alberghiere e le strutture all'aria aperta, come precedentemente previsto, prevede la classificazione in stelle da 1 a 5, mentre le strutture extralberghiere potranno essere classificate in categorie dalla prima alla terza.
Il nuovo meccanismo di attribuzione della classificazione si sostituirà al sistema precedentemente in vigore, che era composto da un meccanismo di punteggi attribuibili sulla base dei singoli requisiti posseduti, che determinava un punteggio totale corrispondente ad un determinato livello di stelle. Questo meccanismo, oltre ad essere diventato inefficace, in alcuni casi risulta addirittura fuorviante. Il nuovo sistema, oltre ad essere più chiaro per il cliente, semplifica anche il meccanismo di attribuzione della classifica: per questo è possibile l'introduzione del meccanismo di autocertificazione dei requisiti posseduti da parte dell'impresa. Naturalmente l'introduzione di questa semplificazione non riduce in alcun modo le tutele nei confronti del cliente, perché il Comune, che in ogni caso rimane il soggetto che autorizza l'apertura della struttura ricettiva, può controllare la veridicità delle dichiarazioni prodotte in qualsiasi momento

In merito alle competenze, nell'ambito del principio di sussidiarietà, ai Comuni sono attribuite le funzioni in materia di classificazione: i Comuni gestiscono dunque tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il procedimento delle autorizzazioni.
Alle Province sono invece attribuite le funzioni in materia di prezzi e di statistica e che quindi necessitano di un coordinamento più ampio e di un raffronto di dati.
Alla Regione rimangono le competenze di indirizzo, coordinamento, controllo, raccolta e diffusione delle informazioni, ovvero quelle che, da un lato, garantiscano che il sistema funzioni e funzioni in modo omogeneo e coordinato a livello regionale e dall'altro rispondano ad un esigenza di monitorare le informazioni al fine di approntare politiche programmatorie di indirizzo del sistema turistico regionale.


Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

Via Dei Partigiani, 10 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - Tel 0522-610511 Fax 0522-610590


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