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Modulistica/Territorio/Protezione Civile


  • COSA SIGNIFICA PROTEZIONE CIVILE
  • LEGISLAZIONE NAZIONALE
  • LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO   e   L.R. 7.2.2005 n.1: norme in materia di protezione civile e volontariato
  • RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA
  • RUOLO DEL COMUNE E DEL SINDACO
  • CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
  • PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
  • CENTRI OPERATIVI MISTI
  • CENTRI OPERATIVI COMUNALI
  • ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
  • NUMERI UTILI
  • PREVISIONI METEO
  • COSA SIGNIFICA PROTEZIONE CIVILE?

    Protezione Civile è insieme delle attività “volte alla previsione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al superamento dell’emergenza”, al fine di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi”.

    A tali attività e finalità provvede, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, il Servizio Nazionale di Protezione Civile composto dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane a cui concorrono gli Enti pubblici, gli Istituti ed i Gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile nonché ogni altra Istituzione ed organizzazione anche privata. Possono quindi essere incaricati di Protezione Civile i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Forze Armate e i Volontari. Sempre più spesso poi questi ultimi sono chiamati ad apportare il loro ausilio, sia per quanto riguarda gli interventi in prima linea in senso stretto, sia per quanto riguarda la gestione delle emergenze e la prevenzione.

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    Gli eventi presi in considerazione dalla normativa riguardante le attività di Protezione Civile sono suddivisi in tre gruppi:

    • eventi di tipo “a”: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
    • eventi di tipo “b”: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
    • eventi di tipo “c”: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

    A differenza di alcuni anni fa, le attività di Protezione Civile definite dalla legge non sono più correlate unicamente alla fase di emergenza, bensì sono suddivise in quattro distinti momenti:

    • previsione: attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
    • prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di tipo “a”, “b” e “c”, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
    • soccorso: attuazione degli interventi volti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza;
    • superamento dell’emergenza: attuazione, coordinata con gli organismi competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.


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