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SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'APPENNINO REGGIANO

Dal 1° gennaio 2015 decorrerà l’obbligo dell’invio tramite il portale SUAPER della Regione Emilia Romagna delle pratiche riguardanti il settore commercio dei dieci comuni dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano.

L'obbligatorietà dell'invio tramite la piattaforma SUAPER riguarderà le comunicazioni/scia/autorizzazioni relative al settore commerciale per le quali è già predisposta ed in uso la relativa modulistica sulla piattaforma regionale, mentre per le pratiche di edilizia produttiva, per le quali la modulistica è ancora in corso di predisposizione, la presentazione continuerà ad avvenire con modalità cartacea quando vi siano allegati progettuali, mentre negli altri casi si prevede l'inoltro via PEC a: suap.unioneppenninore@pec.it.

Pertanto a far data dal 01 gennaio 2015 non verranno più accettate dallo Sportello Unico le pratiche relative al settore commercio in formato cartaceo ma SOLO quelle che perverranno tramite piattaforma suaper o pec, qualora non sia presente nella piattaforma la modulistica specifica.

 

Il programma gestionale on line di "front end" predisposto dalla RER (accessibile dai soggetti interessati dal portale web RER Si-Impresa, previo debito accreditamento su Federa) verificherà progressivamente la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, ove concluso positivamente l’iter, consentirà l’invio alla PEC dello SUAP interessato.
La certificazione legalmail di ricezione e lettura da parte dei gestori delle PEC, costituirà, a tutti gli effetti di legge, pieno titolo per l’avvio dell’attività (successivamente lo SUAP invierà in via telematica la pratica agli enti interessati per l’esercizio del controllo dovuto entro i successivi 60 gg.).
 
MODALITA’ DI ACCESSO PER LE IMPRESE AL SUAP ON LINE
Per accedere al Suap on line occorre cliccare all’indirizzo : http://suaper.lepida.it/people/  reso disponibile nelle pagine web dedicate al SUAP all’interno dei siti istituzionali di ciascun Comune e della Comunità Montana.
Le imprese, dopo essersi autenticate mediante il sistema Federa, possono accedere al sistema e provvedere all’iter di presentazione della pratica (si ricorda a questo proposito che la ditta richiedente dovrà possedere una casella di posta elettronica certificata - PEC  e la firma digitale) La registrazione ha lo scopo di attribuire le credenziali all’utente e di definirne l’identità digitale.

DOCUMENTI

 

Lo Sportello Unico Associato per le attività produttive dell'Appennino Reggiano, è gestito dalla Unione Montana a seguito della delega ad essa conferita  da tutti i 10 Comuni che la compongono, e precisamente: Busana,  Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo.

La sede dello Sportello Associato è a Castelnovo ne’ Monti - Piazza Gramsci n. 1 (c/o la sede del Comune di Castelnovo nè Monti - primo piano - ex ufficio tributi).

CONTATTI 

tel. 0522/611797
fax 0522/611231
e-mail suap@unioneappennino.re.it
PEC suap.unioneappenninore@pec.it

 

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 260/2010 PER I PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il procedimento Automatizzato (artt. 5 e 6 del D.P.R. 160/2010)

L’art. 5 del D.P.R. 160/2010 prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa siano soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione deve essere presentata al SUAP.
La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta. Il Suap deve poi trasmettere immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto (alle altre PA tramite PEC).
A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
Nei casi in cui la SCIA è contestuale alla comunicazione unica questa va presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.
Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste di integrazione.
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Nei casi di SCIA l’interessato può avvalersi dell'Agenzia delle Agenzie per le Imprese.
In tal caso l'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.

Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica.
L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

Il procedimento Unico (Procedimento Ordinario) (art. 7 del D.P.R. 160/2010)

Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell’ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi.
Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.
La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge, che prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti la responsabile del SUAP.
In questi procedimenti l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmettere la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

 

La procedura di verifica preliminare di conformità dei progetti (art. 8 del D.P.R. 160/2010)

 
Il comma 2 dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 stabilisce che è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. Sono escluse dall'applicazione dell’art. 8 le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

 

Il procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici (art. 8 D.P.R. 160/2010)


Da ultimo l’art. 8 del DPR “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici” prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti. In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
Gli interventi relativi al progetto approvato secondo le suddette modalità sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il procedimento chiusura lavori collaudo (art. 10 DPR 160/2010)

L’art. 10 (Capo V) disciplina la fase relativa alla fine lavori, agibilità e collaudi vari per la messa in funzione delle opere e impianti produttivi.Al riguardo stabilisce che il soggetto interessato deve comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

 a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

 b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;

La trasmissione al SUAP della documentazione di cui suddette lettere a) e b) consente  l'immediato esercizio dell'attività. Il SUAP deve poi trasmettere entro cinque giorni la documentazione di cui sopra alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale. In conformità al procedimento unico di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. 

 

 

 

 



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